ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA “Aviatori D’Italia” REGOLAMENTO GIUGNO 2009

TITOLO I Denominazione Sede – Scopo

Art.1 L’Associazione Arma Aeronautica, costituita in Torino il 29 Febbraio 1952 ed eretta in ente morale con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 Maggio 1955 – n. 575, ha sede in Roma. Le attività e le finalità dell’Associazione Arma Aeronautica, previste dal presente statuto, sono attuate attraverso apposito regolamento.

Art.2 L’Associazione è apolitica, ha finalità sociali e non ha scopo di lucro; si propone di:

- mantenere vivo l’amor di Patria, il culto della bandiera e dell’onore nonché tramandare il patrimonio culturale e spirituale dell’Aeronautica Militare, promovendo idonee iniziative;

- farsi interprete degli interessi morali e materiali dei soci e dei loro familiari presso gli organi competenti;

- tenere i necessari collegamenti con le Istituzioni civili e militari dello Stato, nonché con le Associazioni similari italiane ed estere;

- promuovere, incentivare e sviluppare la ricerca storica aeronautica;

- organizzare e dirigere studi sull’utilizzo del mezzo aereo;

- collaborare alle attività che le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti locali svolgono nei settori della protezione civile, della tutela dell’ambiente, della salute e della solidarietà;

- incoraggiare, promuovere, organizzare ed attuare iniziative dirette a diffondere le attività aeronautiche a livello sportivo, professionale ed amatoriale.

TITOLO II Soci Acquisto e perdita delle qualità di socio Sanzioni disciplinari

Art. 3 I soci dell’Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

1) ad honorem;

2) onorari;

3) effettivi;

4) aggregati.

Possono essere soci ad honorem coloro che, caduti o viventi, hanno acquisito eccezionali benemerenze in ambito aeronautico. Possono essere soci onorari coloro che si sono distinti in attività di supporto a favore dell’Aeronautica Militare e/o dell’Associazione. Possono essere soci effettivi:

a) il personale militare e civile che presta o abbia prestato servizio, con qualsiasi grado e qualifica, nell’Aeronautica Militare;

b) coloro che, con un brevetto od incarico aeronautico, prestano od hanno prestato servizio in Reparti di volo dell’Esercito, della Marina militare, dei Carabinieri e di altri Corpi ed Enti dello Stato; c) gli appartenenti ad altre Forze Armate che hanno prestato o prestano servizio presso l’Aeronautica militare.

Possono essere soci aggregati:

a) i familiari dei Caduti e dei Mutilati di guerra e/o per servizio ordinario dell’Aeronautica militare;

b) i familiari dei soci, anche se deceduti;

c) coloro che operano o hanno operato in attività aeronautiche civili, nonché coloro che hanno particolare inclinazione per le attività aeronautiche ed aerospaziali e/o che praticano od abbiano praticato sport aeronautici.

I soci effettivi e aggregati che si sono particolarmente distinti con opere, elargizioni e donazioni, finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo dell’Associazione, possono essere insigniti del titolo onorifico di benemerito. Non può essere socio chi sia incorso in condanne passate in giudicato che abbiano potuto lederlo sul piano dell’onore. Le qualifiche “ad honorem”, “onorario” ed il titolo onorifico di benemerito sono attribuiti dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio Direttivo nazionale. I soci che sono nominati ad honorem, vengono iscritti nell’Albo d’Oro, esistente presso la Presidenza nazionale.

Art. 4 La qualifica di socio si perde: - per volontaria rinuncia; - per decadenza, a seguito di morosità; - per radiazione.

Art.5 Il socio che venga meno ai doveri sociali prescritti dal presente statuto o dal regolamento, che con il proprio comportamento arrechi danni morali e/o materiali all’Associazione, o che ne comprometta il prestigio o il buon nome, è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;

- sospensione;

- radiazione. Il Regolamento attuativo ne stabilisce le modalità.

Art.6 Possono essere associazioni “AFFILIATE” quegli Organismi le cui finalità statutarie sono coerenti con quelle dell’Associazione Arma Aeronautica.

Art.7 Possono essere nominati sostenitori dell’Associazione Arma Aeronautica quegli Enti/Aziende che, sensibili agli scopi sociali dell’Associazione, ne sostengono l’attività.

TITOLO III Ordinamento

Art. 8 L’Associazione si articola in Organi centrali e territoriali.

Art.9 Sono Organi centrali dell’Associazione:

- l’Assemblea Generale dei soci;

- il Presidente Nazionale;

- il Consiglio Direttivo nazionale;

- il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti;

- il Collegio nazionale dei Probiviri;

Sono Organi Territoriali:

- l’Assemblea regionale dei Presidenti di Sezione;

- i Presidenti regionali;

- l’Assemblea di Sezione;

- il Presidente di Sezione;

- il Consiglio direttivo di Sezione;

- il Capo Nucleo.

Gli Organi territoriali hanno patrimonio proprio, distinto da quello degli Organi centrali e godono, rispetto a questi ultimi, di piena autonomia nei limiti del presente statuto. Sono responsabili verso i terzi degli effetti dell’attività svolta.

Art. 10 Il Presidente nazionale è coadiuvato dai seguenti Organi:

- Comitato consultivo

- Segreteria Generale;

- Direzione Amministrativa;

- Centro Studi Militari Aeronautici (CESMA);

- Direzione della rivista “Aeronautica”;

- Direzione del Dipartimento per le attività aeronautiche.

Art. 11 L’Assemblea Generale dei soci è costituita dai Presidenti delle Sezioni ovvero, in loro sostituzione, da un membro del Consiglio Direttivo della Sezione stessa, da questi all’uopo delegato. L’Assemblea generale dei soci, all’inizio della seduta elegge, scegliendoli tra gli aventi diritto di voto, un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario. In caso di Assemblea elettiva, devono essere anche eletti, tra i partecipanti all’assemblea, tre scrutatori che non risultino candidati alle cariche sociali. All’Assemblea Generale può assistere qualsiasi socio, ma senza diritto di voto.

Art. 12 L’Assemblea generale dei soci viene convocata entro il primo semestre di ogni anno, nella località, alla data e con l’ordine del giorno fissati dal Presidente nazionale, sentito il Consiglio Direttivo nazionale. Essa è costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti Presidenti di Sezione o Consiglieri delegati che rappresentino almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno ventiquattrore dopo, qualunque sia il numero dei partecipanti. L’Assemblea Generale dei soci:

- approva la relazione del Presidente nazionale, i bilanci consuntivi e preventivi annuali e delibera su qualsiasi argomento di interesse generale dell’Associazione;

- elegge, allo scadere dei mandati, il Presidente nazionale, tredici Consiglieri nazionali (di cui sei ufficiali e sette sottufficiali e graduati), i membri del collegio nazionale dei Revisori dei Conti e del Collegio nazionale dei Probiviri, prescegliendoli tra coloro che prestano o abbiano prestato servizio nell’Aeronautica militare;

- può eleggere un Presidente nazionale Onorario.

L’Assemblea Generale dei soci può essere convocata in seduta straordinaria in qualsiasi momento dal Presidente nazionale di propria iniziativa, o su proposta del Consiglio direttivo nazionale o dei Presidenti di Sezione, purché questi ultimi rappresentino, complessivamente, almeno un quinto dei soci dell’Associazione iscritti ed aventi diritto di voto. L’Assemblea Generale dei soci delibera a maggioranza, adottando il sistema ponderale.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo nazionale è composto dal Presidente nazionale e tredici Consiglieri nazionali. I Consiglieri nazionali vengono eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto, con un mandato di quattro anni e sono rieleggibili per un solo successivo mandato. Nel caso che un membro cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, prima del termine del mandato, subentra, per il restante periodo, il socio della stessa categoria (Ufficiale o Sottufficiale/graduato) che, fra i non eletti, abbia ottenuto nell’ultima elezione il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione. Il Consiglio Direttivo nazionale, tra i tredici Consiglieri nazionali, elegge tre vice Presidenti nazionali. Il Presidente nazionale, un vice Presidente nazionale e un Consigliere nazionale devono avere il proprio domicilio nell’ambito della provincia di Roma.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo nazionale traccia le linee programmatiche necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, al perseguimento degli interessi dell’Associazione e stabilisce le linee programmatiche del periodico sociale “Aeronautica”, in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei soci. Provvede a esaminare il progetto dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo della Presidenza nazionale. Indica l’importo della quota annua dei soci da versare alla Presidenza nazionale. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 La Presidenza nazionale ha sede in Roma. Il Presidente nazionale, proviene dai ruoli dell’Aeronautica Militare e viene eletto per un mandato di quattro anni ed è rieleggibile per un solo successivo mandato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione dello Statuto;

Egli:

- ha la rappresentanza legale dell’Associazione;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo nazionale;

- attua, attraverso gli uffici di Presidenza, le linee programmatiche approvate dal Consiglio Direttivo nazionale;

- ha la direzione editoriale del periodico sociale “Aeronautica”, delle pubblicazioni dell’Associazione e del Centro Studi Militari Aeronautici;

- autorizza la costituzione di Sezioni e Nuclei, sentito il parere del Consiglio Direttivo nazionale;

- provvede, sentito il Consiglio Direttivo, alla nomina del Segretario Generale, del Direttore Amministrativo, del Direttore del Dipartimento per le attività aeronautiche, del Direttore del CESMA e del Direttore responsabile del periodico “Aeronautica”;

- conferisce eventuali specifici mandati ai Vice Presidenti nazionali e/o a soci particolarmente qualificati che, del loro operato, rispondono direttamente al conferente.

Art. 16 In caso di impedimento, il Presidente nazionale viene sostituito, con le stesse attribuzioni, dal Vice Presidente nazionale da lui designato. Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della carica del Presidente nazionale, lo stesso Vice Presidente nazionale provvederà, entro il termine di sessanta giorni, ad indire una riunione straordinaria dell’Assemblea Generale dei soci, per l’elezione del nuovo Presidente nazionale.

Art. 17 Il Collegio nazionale dei Revisori dei Conti, i cui componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, è composto da tre Revisori effettivi e due supplenti. Il Collegio nazionale dei Revisori ha la vigilanza ed il controllo economico e finanziario degli Organi centrali dell’Associazione, secondo le vigenti norme di legge; esercita funzione consultiva per il Presidente nazionale.

Art. 18 Il Collegio nazionale dei Probiviri, i cui componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili, è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio dei Probiviri si pronuncia su ogni controversia che, nell’ambito dell’Associazione, possa sorgere nei confronti dei soci e degli Organi dell’Associazione stessa. Il suo giudizio al riguardo è inappellabile; esercita funzione consultiva per il Presidente nazionale.

Art. 19 Il Comitato consultivo è costituito dal Presidente nazionale che lo presiede, dal Vice Presidente di cui al precedente art. 16 e da un Consigliere nazionale domiciliato nell’ambito della Provincia di Roma. Esso è organo consultivo del Presidente nazionale per gli affari ordinari e straordinari, organizzativi e gestionali di particolare urgenza.

Art. 20 Il Segretario Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore del Dipartimento per le attività aeronautiche, il Direttore del CESMA ed il Direttore della rivista sono i coadiutori diretti del Presidente nazionale e vengono da questi nominati tra i soci dell’Associazione. Il Segretario Generale assolve altresì alle funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo nazionale.

Art. 21 L’Assemblea regionale è composta dai Presidenti delle Sezioni esistenti nella Regione stessa. In caso di impedimento del Presidente di Sezione interviene, in sostituzione, un Consigliere della Sezione interessata da lui nominato. I Presidenti di Sezione e/o loro delegati rappresentano la totalità degli iscritti nelle Sezioni operanti nella propria Regione ed aventi diritto di voto.

Art. 22 L’Assemblea regionale viene convocata il primo quadrimestre di ogni anno dal Presidente regionale, il quale fissa la data e la località della riunione. Provvede inoltre, sentito il parere dei Presidenti delle Sezioni della propria Regione, a stilare l’ordine del giorno. L’Assemblea è valida, in prima convocazione, con la presenza di tanti Presidenti di Sezione o loro delegati, che rappresentino almeno la metà più uno dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea, all’inizio dei lavori, elegge un proprio Presidente, un Segretario e, se elettiva, due Scrutatori. Le votazioni avvengono a maggioranza, adottando il sistema ponderale e le delibere sono vincolanti per tutte le Sezioni della Regione.

Art. 23 L’Assemblea regionale elegge il Presidente regionale scegliendolo tra i Presidenti di Sezione della Regione stessa, ma escludendo coloro che già ricoprono cariche presso gli Organi Centrali. Esamina qualsiasi argomento riguardante la vita e le attività delle Sezioni, il loro sviluppo ed il loro inserimento nel contesto sociale, locale e regionale. Qualora si verifichi l’indisponibilità di Presidenti di Sezione ad essere eletti alla carica di Presidente Regionale, verranno accettate le candidature di Soci effettivi iscritti nelle Sezioni o Nuclei della loro Regione.

Art. 24 Il Presidente regionale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per un solo successivo mandato. Nel caso di temporaneo impedimento, viene sostituito dal Presidente di Sezione della propria Regione con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Presidente regionale, per qualsiasi motivo, lo stesso Presidente di Sezione provvederà ad indire, entro sessanta giorni, un’Assemblea regionale straordinaria per l’elezione del nuovo Presidente regionale.

Art. 25 Il Presidente Regionale rappresenta l’Associazione nell’ambito della propria Regione, quando non siano presenti il Presidente nazionale o un suo Delegato. Il Presidente regionale coordina le attività di interesse regionale delle 24 AERONAUTICA 7/2009 Sezioni. Convoca e predispone l’ordine del giorno dell’Assemblea regionale, sentiti i Presidenti di Sezione, riferendone alla Presidenza nazionale. Il Presidente regionale può presenziare, senza diritto di voto, alle Assemblee annuali delle Sezioni della propria Regione. Ulteriori funzioni possono essere, di volta in volta, delegate dal Presidente nazionale al Presidente regionale.

Art. 26 L’Assemblea di Sezione è convocata entro il primo bimestre dell’anno e vi partecipano i soci, compresi quelli dei Nuclei dipendenti. L’Assemblea elegge all’inizio della seduta un Presidente, un Segretario e in caso di assemblea elettiva, tre Scrutatori.

Art. 27 L’assemblea di Sezione elegge tra i propri soci effettivi, inclusi quelli dei Nuclei dipendenti i componenti del Consiglio direttivo di Sezione, prescegliendo il Presidente tra coloro che hanno prestato o prestano servizio nell’Aeronautica Militare. Può inoltre eleggere un Consigliere rappresentante dei soci aggregati, senza diritto di voto. Tuttavia, quando la percentuale dei Soci aggregati raggiunge il 20% del totale dei soci della Sezione/Nuclei, tale Consigliere ha diritto di voto. L’Assemblea delibera sulla relazione del Presidente, sui rendiconti annuali preventivi e consuntivi e su qualsiasi argomento che interessa la vita di Sezione. L’assemblea di Sezione può eleggere un Presidente di Sezione onorario.

Art. 28 Il Presidente di Sezione:

- è titolare della rappresentanza legale della propria Sezione;

- presiede il Consiglio Direttivo della Sezione;

- emana le direttive necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie, in accordo a quanto approvato dal Consiglio Direttivo di Sezione;

- nomina i capi Nucleo, sentito il Consiglio Direttivo;

- nomina il Tesoriere ed il Segretario della Sezione, sentito il Consiglio direttivo di Sezione;

- presiede alle attività della Sezione;

- compila i rendiconti annuali preventivi e consuntivi, avvalendosi dell’opera del Tesoriere;

- propone, con parere favorevole del Consiglio Direttivo di Sezione, la nomina di soci onorari e benemeriti.

Art. 29 Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto:

- dal Presidente di Sezione;

- da due Vice Presidenti di Sezione e da cinque Consiglieri, per le Sezioni con un numero di soci non superiore a cento;

- da due Vice Presidenti e da cinque Consiglieri, più un ulteriore Consigliere ogni cento soci o frazione superiore a cinquanta, oltre al primo centinaio.

- dal Rappresentante dei soci aggregati, senza diritto di voto, o dal Consigliere scelto fra i Soci Aggregati, con diritto di voto, qualora eletto. Il numero complessivo dei Consiglieri, compresi i due Vice Presidenti, non può comunque esser superiore a undici più l’eventuale Consigliere rappresentante dei soci aggregati. I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Ad ogni rinnovo il Consiglio direttivo di Sezione provvede ad eleggere i due Vice Presidenti, scegliendoli tra i Consiglieri dei soci effettivi. Nel caso di temporaneo impedimento, il Presidente della Sezione viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente più anziano per iscrizione all’Associazione. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di Presidente di Sezione, per qualsiasi motivo, il predetto Vice Presidente provvede ad indire, entro sessanta giorni, un’Assemblea straordinaria di Sezione per l’elezione del nuovo Presidente che comunque rimane in carica fino al completamento del mandato originario. Nel caso che un membro del consiglio direttivo cessi dalla carica, per qualsiasi motivo, prima della scadenza del suo mandato, per il rimanente periodo, subentra il socio che, fra i non eletti, abbia ottenuto nell’ultima elezione il maggior numero di voti. In caso di parità subentra il socio più anziano per iscrizione all’Associazione. Nel caso di dimissioni di più del 60% del Consiglio Direttivo, l’assemblea di Sezione sarà chiamata ad eleggere un nuovo Consiglio, per un mandato di quattro anni.

Art. 30 Il Consiglio Direttivo di Sezione individua ed approva le linee pro AERONAUTICA 7/2009 25 grammatiche necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie ed al perseguimento degli interessi della Sezione, in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea dei soci.

Art. 31 La Sezione è l’unità fondamentale dell’Associazione e può essere costituita in ogni Comune italiano e anche all’estero, con le modalità stabilite nel regolamento. La Sezione deve essere intitolata ad un o più Caduti o ad uno o più Decorati deceduti dell’Aeronautica Militare, i cui nomi vengono riportati sul Labaro di dotazione della Sezione medesima. Un Nucleo può essere costituito con le modalità stabilite dal Regolamento attuativo. Esso fa capo alla Sezione viciniore da cui trae origine. I Nuclei possono essere elevati a Sezione, dal Presidente nazionale, qualora abbiano un numero sufficiente di soci effettivi ed idonei mezzi organizzativi.

TITOLO IV Disposizioni Amministrative

Art. 32 L’anno sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Art. 33 Le cariche elettive e sociali non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale premessa. Le spese sostenute nell’espletamento delle attività inerenti l’Associazione vengono rimborsate secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 34 Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- dalle quote di associazione;

- dalle eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni;

- dagli eventuali proventi delle manifestazioni promosse e/o attuate dall’Associazione;

- dalla rendita del fondo sociale;

- dagli eventuali contributi erogati da altri Enti pubblici e privati.

Art. 35 In relazione ai programmi delle attività della Sezione, il Consiglio direttivo di Sezione determina, annualmente, la quota sociale, comprensiva della quota nazionale, che il socio è tenuto a versare. Le entrate della Sezione sono costituite:

- dalla quota sociale;

- da eventuali oblazioni, elargizioni e contributi conferiti a qualsiasi titolo;

- da eventuali proventi derivanti dalle attività e dalle manifestazioni promosse dalla Sezione;

- dalla rendita del fondo della Sezione.

Nel caso di scioglimento della Sezione il Presidente della Sezione, sentito il Consiglio di Sezione, ovvero il Commissario straordinario, quando nominato, determinerà i criteri di destinazione dei beni residuali.

TITOLO V Modifiche alla Statuto-Regolamento

Art. 36 Eventuali modifiche allo statuto possono essere proposte dai Presidenti di Sezione, sentito il Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza. Il Presidente nazionale, sentito il Consiglio Direttivo nazionale, le sottopone all’Assemblea Generale dei soci per l’approvazione. Lo Statuto sociale può essere modificato dall’Assemblea Generale dei soci, con l’approvazione di almeno tre quarti della totalità dei voti rappresentati dagli intervenuti e semprechè tale aliquota rappresenti la maggioranza della totalità dei soci dell’Associazione aventi diritto a voto. Lo Statuto è sottoposto all’approvazione delle Autorità competenti.

Art. 37 Eventuali modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto possono essere proposte dai Presidenti di Sezione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza ed inviate al Presidente Nazionale per il tramite dei rispettivi Presidenti Regionali. Il Presidente nazionale sottopone tali modifiche al Consiglio Direttivo nazionale per l’approvazione. Il Regolamento di attuazione dello Statuto può essere modificato dal Consiglio Direttivo nazionale, con l’approvazione di due terzi dell’intero Consiglio dei propri Membri. Le modifiche entrano immediatamente in vigore, ma dovranno essere ratificate alla prima Assemblea generale utile dei soci, con l’approvazione della maggioranza della totalità dei voti rappresentati dagli intervenuti.

TITOLO VI Varie

Art. 38 In caso di carenza nel funzionamento di una Sezione o qualora la Sezione stessa non abbia la possibilità di provvedere alla propria riorganizzazione, ovvero per altre cause di particolare gravità, debitamente contestate alla Sezione stessa, dal Presidente nazionale, quest’ultimo, sentito il Consiglio Direttivo nazionale ed il Presidente regionale, può nominare un Commissario straordinario, col compito di provvedere al riordinamento della Sezione e alla convocazione dell’Assemblea dei soci per la regolare elezione delle cariche sociali. Il Commissario straordinario può rimanere in carica per un periodo non superiore a sei mesi, durante i quali assume tutti i poteri del consiglio direttivo di Sezione, per lo svolgimento dell’ordinaria attività della Sezione stessa. Qualora al termine di tale periodo permangano difficoltà per il regolare funzionamento della Sezione, il Presidente nazionale, su indicazione del Commissario, delibera:

- la proroga di un ulteriore periodo non superiore a sei mesi della gestione commissariale;

- lo scioglimento della Sezione.

Art. 39 Il Labaro sociale ed il distintivo sociale, vistati dalle Autorità dello Stato competenti, saranno allegati al Regolamento attuativo.

Art. 40 L’appartenenza all’Associazione viene comprovata dalla tessera sociale, rilasciata all’atto dell’iscrizione e convalidata annualmente secondo le norme del regolamento.

Art. 41 La Presidenza nazionale, la Sezione ed i Nuclei intervengono alle cerimonie ufficiali con il Labaro sociale. I soci possono portare il distintivo dell’Associazione ed indossano l’uniforme sociale nelle manifestazioni e rappresentanze ufficiali nelle fogge previste dal regolamento

Art. 42 In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio viene devoluto ad uno o più Enti di carattere aeronautico che perseguono fini di assistenza, precisati nella relativa deliberazione dell’Assemblea generale dei soci.

TITOLO VII Norme transitorie

Art. 43 Il presente Statuto entrerà in vigore all’atto dell’approvazione del relativo Regolamento e tutte le cariche conferite secondo le norme dello Statuto approvato il 14 febbraio 2003 si intendono confermate fino alla data della loro naturale scadenza.